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17 giugno 2014

La riabilitazione penale.

La riabilitazione (artt. 178 ss. c.p.) è un istituto mediante il quale vengono estinte le pene accessorie ed ogni altro effetto della condanna penale, salvo che la legge preveda diversamente. La riabilitazione dei minorenni è disciplinata dal regio decreto legge n. 1404/1934 e sarà trattata per ultima.

Requisiti.

Può essere concessa anche nel caso di sentenza di condanna straniere riconosciute a norma dell'art. 12 c.p. (1).
La riabilitazione concessa ai sensi della legge penale comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari (art. 72 c.p.m.p.).
Condizione generale per concessione della riabilitazione è che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta nel periodo di tempo successivo al termine dell'espiazione della pena od alla estinzione della stessa in modo diverso.
Il periodo di tempo sottoposto a valutazione è di 3 anni.
Tuttavia,
  • se si tratta di recidivi, esso è di almeno 8 anni, se si tratta di casi di recidiva aggravata o di recidiva reiterata (art. 99 c.p./cc. 2-4);
  • se si tratta di delinquenti abituali o professionali  o per tendenza, esso è di 10 anni decorrenti dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro;
  • qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p./cc. 1-3 (2), il termine ordinario di 3 anni decorre dal momento in cui è stata sospesa la pena;
  • qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p./c. 4 (2), la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di 1 anno di cui al medesimo c. 4.
Il periodo di tempo sottoposto a valutazione, si badi, è prolungato fino al momento della decisione sull'istanza di riabilitazione (Cass., sez. I, 29/11/1966 - 15/3/1967, n. 1426 CPMA 67, 973; Cass., 7/2/1972, Aries, GP 73, II, 116).
 continua dopo le note  
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NOTE.

(1)
Art. 12 c.p..
Riconoscimento delle sentenze penali straniere.
1. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:
1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;
2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;
3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;
4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.
2. Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.

(2)
Art. 163 c.p..
Sospensione condizionale della pena.
1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. 
2. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. 
3. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. 
4. Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno. 
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La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato
  • sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che nel caso in cui si tratti di espulsione dello straniero dallo stato o di confisca, ed il provvedimento non sia stato revocato;
  • non abbia adempiuto le obbligazioni civili, salvo il caso in cui dimostri che si trovi impossibilitato ad adempierle.
Il provvedimento con cui si concede la riabilitazione è revocato di diritto se la persona riabilitata commette entro 7 anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a 2 anni o un'altra pena più grave.

Procedura.

La procedura per la concessione della riabilitazione (art. 683 del codice di procedura penale) è avviata su richiesta dell'interessato rivolta al tribunale di sorveglianza, anche se ha ad oggetto condanne comminate da giudici speciali, se la legge non dispone diversamente.
Lo stesso tribunale di sorveglianza è altresì competente a decidere sulla revoca – nel caso di commissione di altro reato – , qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna.
Il tribunale decide con ordinanza (non sentenza, come ancora recita il codice penale, che, però si accordava col vecchio codice di procedura penale).
La richiesta deve contenere gli elementi (se è il caso, anche documenti) da cui desumere la sussistenza delle condizioni necessarie alla concessione.
Qualora il tribunale ritenga non sussistente la buona condotta, l'istanza verrà rigetta e potrà essere riproposta soltanto dopo due anni dal giorno in cui il provvedimento di rigetto sia definitivo.
Contro l'ordinanza decisoria si può proporre ricorso per cassazione.

Riabilitazione speciale per i minorenni.

Per i fatti commessi da minori di anni 18 (art. 24 r.d.l. 1404/1934), sia che abbiano dato luogo a condanna od a proscioglimento, la riabilitazione speciale per i minorenni fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti previsti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.
Quando il minore ha compiuto gli anni 18, ma non ancora i 25, e non è tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza, il tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su domanda dell'interessato o del pubblico ministero o anche d'ufficio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nell'«officina», in pubblici o privati istituti.
Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale, dichiara la riabilitazione.
Se in un primo esame appare insufficiente la prova dell'emenda, il tribunale può rinviare l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del minore, dopo il quale la competenza è del tribunale di sorveglianza (art. 3 d.P.R. n. 448/1988).
Il tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, senza assistenza di difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, l'esercente la potestà genitoriale o la tutela e il minore.
Il provvedimento di riabilitazione è annotato nelle sentenze riguardanti il minore. Copia di esso è trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonché alle rispettive autorità provinciali di pubblica sicurezza .
Sono applicabili le disposizioni relative alla revoca del provvedimento di riabilitazione e della riabilitazione nel caso di condanna all'estero (artt. 180 e  181 c.p.).