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9 luglio 2014

L'affidamento in prova al servizio sociale.

L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione prevista dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (l. 354/1975) (1), che, in ossequio alla funzione rieducativa della pena, sancita dall'articolo 27 della Costituzione, è finalizzata a far abituare il condannato alla vita di relazione per rendere più efficace l'opera di risocializzazione. Consiste nell'affidamento del condannato ad un centro di servizio sociale esterno all'istituto penitenziario per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
La misura è stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore e della Corte Costituzionale, che ne hanno modificato in sostanza la disciplina; per questi motivi la lettura del solo testo dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario (1) non è sufficiente a conoscere la reale portata dell'istituto, anzi, può lasciare perplessi o, addirittura, determinare errate convinzioni.

Requisiti.

Diversamente da quanto si legge nell'art. 47 o.p., la misura può essere concessa a chi:
  • abbia a scontare una pena detentiva non superiore ad anni 3, anche come residuo di maggior pena (2), nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto o senza procedere all'osservazione in istituto, ma prendendo in considerazione, in questo caso, il comportamento del condannato per tutto il periodo successivo alla commissione del reato.
  • abbia a scontare una pena detentiva non superiore ad anni 4, anche come residuo di maggior pena, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire di ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
La semplice circostanza di essere straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno non necessariamente comporta l'esclusione dalla misura (C. Cost, sent. 78/2007).
 continua dopo le note  
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NOTE.

(1)
Art. 47 dell'ordinamento penitenziario (l. 354/1975)
             Affidamento in prova al servizio sociale. 
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. 
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. 
3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del  reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. 
3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.
4. L'istanza di affidamento in  prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al  luogo di detenzione. Il  magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli  atti, che decide entro sessanta giorni.
5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro. 
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. 
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna,  che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al  magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11.  L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. 
12.  L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che  non  sia  stata già riscossa. 
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena  di  cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli  69,  comma  8, e  69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.

(2)
Nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei anni 3, si deve non tener conto anche delle pene espiate (C. Cost., sent. 386/1989).
Inoltre, con d.l. 306/1992, convertito in l. 356/1992, con l'art. 14 bis, è stata data interpretazione autentica della disposizione del primo comma dell'art. 47 della l. 354/1975(in cui si stabilisce il limite di anni 3), nel senso che il limite di anni 3 deve essere inteso nel significato di pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive (amnistia impropria, prescrizione della pena, indulto e grazia).
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Procedura.

L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale può essere proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione  della  pena, al tribunale di sorveglianza competente per il luogo dell'esecuzione.
Tuttavia, quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente per il luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di  fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza.
L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del  tribunale  di sorveglianzaal quale il magistrato trasmette immediatamente gli  atti -,  che decide entro 60 giorni.

Verbale di affidamento e le prescrizioni.

All'atto dell'affidamento è redatto un verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine a
  • i suoi rapporti con il servizio sociale,
  • la dimora,
  • la libertà di locomozione,
  • il divieto di frequentare determinati locali,
  • il lavoro.
Nel verbale è sempre disposto che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore della vittima del suo reato e che adempia puntualmente gli obblighi di assistenza familiare. 
È possibile che nel verbale sia disponga anche:
  • che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato;
  • altre prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
Le prescrizioni possono essere modificate in corso di affidamento dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza.

Controlli e cause di revoca.

Il servizio sociale e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. Riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. In tal caso, il Tribunale di Sorveglianza di può determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova (C. Cost., sent. 343/1987).

Benefici.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale.
Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.
All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero socialedesumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la liberazione anticipata (detrazione di pena di giorni 45 ogni mesi 6) (art. 54 o.p.).