L'usucapione
è un istituto giuridico in base al quale si fa conseguire la
titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un
bene a chi abbia esercitato sullo stesso il possesso ininterrotto per
un determinato periodo di tempo, purché il possesso non sia violento
o clandestino.
Esempio: «Ho
posseduto ininterrottamente quella casa per 20 anni, il mio possesso
non è mai stato violento né clandestino, dunque adesso ne sono
diventato proprietario.».
Requisiti.
Per andare oltre la semplice definizione e capire quando in concreto si può pensare di avere usucapito un bene, dobbiamo chiarire alcune cose:- cos'è il possesso?
- quali requisiti deve avere il possesso, oltre la durata ininterrotta?
- per quanto tempo, in concreto, deve essere esercitato il possesso ininterrotto?
Cos'è
il possesso?
È
l'esercizio del potere di fatto corrispondente a quello del
proprietario od a quello del titolare di altri diritti reali (diritti
su cose, che consentono di trarne utilità) minori.
In pratica: comportarsi come se si fosse proprietari o titolari di altro diritto reale anche se non lo si è.
In pratica: comportarsi come se si fosse proprietari o titolari di altro diritto reale anche se non lo si è.
Quali
requisiti deve avere il possesso, oltre alla durata ininterrotta?
Il
possesso deve essere non essere stato acquisito in modo violento o
clandestino (art. 1163 cod. civ.). Ciò significa che il possesso non
può essere acquistato mediante l'uso della forza o contro la volontà
espressa o presunta del precedente possessore (violenza) né mediante
artifici tali da renderlo occulto al precedente possessore o da
impedire che lo stesso se ne accorga.
Per quanto tempo, in concreto, deve essere esercitato il possesso ininterrotto?
Il
tempo necessario a maturare l'usucapione varia in funzione del bene e
della caratteristiche del possesso.
Per
quanto riguarda i beni mobili:
se
si tratta di un bene o di un diritto reale di godimento
- acquistato in buona fede (2)
- non iscritto in pubblici registri (1)
- acquistato senza titolo idoneo a trasferire il diritto
il
tempo necessario è di 10 anni (art. 1161 cod. civ., c. 1);
se
si tratta di un bene o di un diritto reale di godimento
- acquistato in buona fede (2)
- iscritto in pubblici registri (1)
- acquistato senza titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto o in mancanza di trascrizione
il
tempo necessario è di 10 anni (art. 1162 cod. civ, c. 2);
se
si tratta di un bene o di un diritto reale di godimento
- acquistato in buona fede (2)
- iscritto in pubblici registri (1)
- acquistato da non proprietario ma con titolo idoneo a trasferire il diritto debitamente trascritto
il
tempo necessario è di 3 anni dalla data della trascrizione (art.
1162 cod. civ., c. 1);
se
si tratta di un bene o di un diritto reale di godimento
- acquistato in mala fede (2)
il
tempo necessario è in ogni caso di 20 anni (art. 1161 cod. civ., c.
1).
Per
quanto riguarda le universalità di beni mobili (complesso
di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno destinazione
unitaria):
il
tempo necessario è di 20 anni (art. 1160 cod. civ., c. 1);
ma,
se
si tratta di universalità di mobili o di un diritto reale di
godimento
- acquistata/o in buona fede (2) da non proprietario
- acquistata/o con titolo idoneo
il
tempo necessario è di 10 anni (art. 1160 cod. civ., c. 2);
Per
quanto riguarda i beni immobili:
il
tempo necessario è di 20 anni (art. 1158 cod.
civ.);
ma,
se
si tratta di un bene o di un diritto reale di godimento
- acquistato in buona fede (2) da non proprietario
- acquistato con titolo idoneo a trasferire il diritto debitamente trascritto
il
tempo necessario è di 10 anni dalla data della trascrizione (art.
1159 cod. civ.);
se
si tratta di
- fondi rustici con annessi fabbricati
- situati in comuni classificati come montani dalla legge oppure aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge
la
proprietà si acquista in virtù del possesso continuato per
15 anni (art. 1159 bis, cc. 1, 4);
se
si tratta di
- fondo rustico con annessi fabbricati
- situati in comuni classificati come montani dalla legge oppure aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge
- acquistati in buona fede da non proprietario
- acquistato con titolo idoneo a trasferire la proprietà debitamente trascritto
la proprietà si
acquista in virtù del possesso continuato per 5 anni (art
1159 bis, cc. 2, 4);
↓ continua dopo le note ↓
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NOTE
(1)
Sono pubblici registri quei registri accessibili a tutti, in cui vengono trascritti gli atti che incidono giuridicamente sul bene; quanto contenuto nei pubblici registri si presume da tutti conosciuto. Alla trascrizione dell'atto l'ordinamento fa conseguire altresì l'opponibilità erga omnes dello stesso ed altri effetti giuridici.
(2)
Si ha possesso in buona fede quando si ignora di ledere diritti altrui; in caso contrario si è in mala fede.
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Adempimenti.
A
questo punto rimane da chiarire un ultimo aspetto, di grande
rilevanza pratica:
come
faccio ad essere riconosciuto come titolare del diritto che ho
usucapito?
Una
volta compiuta l'usucapione è necessario che vi sia un giudice che l'accerti, e pertanto che, tramite un processo, sia pronunciata
l'avvenuta usucapione. La pronuncia può essere chiesta anche in risposta alla
domanda giudiziale altrui (esempio: il mio vicino rivendica la
proprietà del terreno ed io oppongo a tale richiesta l'avvenuta
usucapione in mio favore, che chiedo al giudice di pronunciare).
Nel
caso di usucapione su beni iscritti in pubblici registri, la sentenza
di accertamento deve essere trascritta per avere efficacia anche
verso terzi (si veda, al riguardo, la normativa relativa al caso
specifico).
Si
badi: la sentenza di accertamento dell'usucapione accerta l'acquisto
del diritto, ma tale diritto, per giurisprudenza ormai consolidata,
preesiste all'emissione della sentenza e decorre dal momento
dell'inizio del possesso.